
L’esterovestizione societaria rappresenta una delle questioni fiscali più delicate per le imprese che operano a livello internazionale. Con le recenti modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo 209/2023, il quadro giuridico sulla determinazione della residenza fiscale delle società ha subito una profonda trasformazione. Comprendere i nuovi criteri di collegamento territoriale diventa fondamentale per garantire la conformità fiscale ed evitare contenziosi con l’Amministrazione finanziaria. In questo articolo analizziamo in dettaglio il fenomeno dell’esterovestizione, i parametri normativi aggiornati e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
L’esterovestizione societaria identifica una situazione patologica nella quale esiste una chiara discrasia tra la sede formale di una società, apparentemente localizzata all’estero, e la sua effettiva collocazione economico-amministrativa, che in realtà rimane sul territorio italiano. Questa configurazione artificiosa viene realizzata con l’obiettivo di ottenere vantaggi fiscali indebiti, sfruttando regimi impositivi più favorevoli previsti dall’ordinamento straniero dove la società risulta formalmente costituita.
Si tratta di una delle manifestazioni più insidiose dell’evasione fiscale internazionale, capace di sottrarre risorse significative all’Erario italiano, alterare le condizioni di concorrenza sui mercati e creare disparità di trattamento tra operatori economici che competono nello stesso contesto globale. L’esterovestizione non riguarda solamente gli enti collettivi, ma può coinvolgere anche le persone fisiche che simulano un trasferimento all’estero pur mantenendo in Italia il proprio centro di interessi vitali, i legami familiari e la residenza fiscale effettiva.
Quando l’Agenzia delle Entrate accerta l’esterovestizione di una società, le conseguenze possono essere particolarmente gravose. La società viene considerata fiscalmente residente in Italia, con l’obbligo di assoggettare a tassazione in Italia tutti i redditi ovunque prodotti. Inoltre, si applicano sanzioni amministrative significative per le omesse dichiarazioni e per i versamenti non effettuati, oltre alla possibilità di configurazione di reati tributari nei casi più gravi.
L’esterovestizione interessa prevalentemente alcuni settori economici, tra cui le società di consulenza, le holding patrimoniali, le imprese commerciali con forti legami con il mercato italiano, e le società digitali che gestiscono attività online. La mobilità del business e la facilità di costituzione di società in giurisdizioni estere hanno reso il fenomeno particolarmente diffuso negli ultimi anni.
Il Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha profondamente riformato l’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, introducendo nuovi parametri per determinare la residenza fiscale di società ed enti con effetto dall’esercizio 2024. La normativa aggiornata stabilisce che sono fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, presentano nel territorio italiano uno dei seguenti requisiti: la sede legale, la sede di direzione effettiva, oppure la gestione ordinaria svolta in via principale.
La disposizione precisa che per sede di direzione effettiva si intende il luogo dove vengono assunte in modo continuativo e coordinato le determinazioni strategiche riguardanti la società nella sua interezza. Questo criterio recepisce gli standard internazionali consolidati nella prassi convenzionale in materia di prevenzione delle doppie imposizioni e rappresenta un elemento sostanziale, non meramente formale, nell’individuazione della residenza fiscale.
La sede di direzione effettiva costituisce il centro nevralgico dove si elaborano e adottano le scelte strategiche dell’intera compagine societaria. Non si tratta semplicemente del luogo dove si tengono le riunioni del consiglio di amministrazione, ma del luogo dove concretamente vengono prese le decisioni fondamentali sulla gestione aziendale, sugli investimenti, sulle politiche commerciali e sull’organizzazione dell’impresa.
La Relazione illustrativa al Decreto evidenzia che questo parametro ha natura sostanziale e riguarda specificamente il luogo di assunzione delle decisioni strategiche. L’obiettivo è evitare che venga attribuita eccessiva rilevanza al ruolo dei soci che si limitano a svolgere attività di supervisione della società controllata, concentrando invece l’attenzione sul ruolo degli amministratori dotati di effettivo potere decisionale.
Il secondo pilastro del sistema riformato è rappresentato dalla gestione ordinaria svolta in via principale. Questo criterio attiene all’ambito operativo quotidiano e identifica il luogo dove si realizza concretamente l’attività gestionale corrente dell’ente. Richiede una valutazione dell’effettivo radicamento territoriale della struttura societaria, considerando dove vengono svolte le attività amministrative, commerciali e operative di routine.
La gestione ordinaria comprende tutte quelle attività necessarie per il funzionamento quotidiano dell’impresa: la gestione del personale, i rapporti con fornitori e clienti, l’amministrazione contabile, la gestione della tesoreria. Quando questi elementi sono prevalentemente localizzati in Italia, anche se la sede formale è all’estero, si configura il presupposto per l’attribuzione della residenza fiscale italiana.
Una delle novità più significative della riforma riguarda il diverso peso attribuito al ruolo degli amministratori rispetto ai soci nella determinazione della residenza fiscale. Il legislatore ha voluto chiarire che l’elemento determinante è rappresentato dal luogo dove gli amministratori esercitano concretamente i loro poteri gestionali, a condizione che siano effettivamente dotati di autonomia decisionale.
La normativa intende evitare che venga sopravvalutata l’attività svolta dai soci quando questa si limita a una fisiologica supervisione della gestione sociale. Questo vale sia per i soci persone fisiche che per le società controllanti che esercitano direzione e coordinamento, purché tale attività non degeneri in vera e propria eterodirezione. Solo quando l’ingerenza della controllante diventa totalizzante e sostitutiva del normale potere gestorio, si giustifica l’attribuzione della residenza fiscale alla società controllata nel territorio dove opera la controllante.
L’autonomia decisionale degli amministratori rappresenta l’elemento chiave per valutare dove si trovi effettivamente la sede di direzione. Gli amministratori devono disporre di poteri reali e non solo formali, devono essere in grado di assumere decisioni in autonomia senza dover costantemente riferire ai soci per ogni scelta gestionale. Quando invece gli amministratori sono meri esecutori di direttive impartite dai soci o dalla società controllante, questo costituisce un forte indizio di esterovestizione.
La scelta di ancorare la residenza fiscale al concetto di sede di direzione effettiva migliora significativamente l’armonizzazione della norma interna con le Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia. Questo criterio corrisponde al “place of effective management” contemplato nella quasi totalità dei trattati internazionali come elemento risolutivo nelle ipotesi di doppia residenza, garantendo maggiore coerenza tra normativa nazionale e disciplina pattizia.
Nel contesto comunitario, l’accertamento dell’esterovestizione deve necessariamente confrontarsi con il fondamentale principio della libertà di stabilimento garantito dai Trattati europei. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che l’esterovestizione in ambito europeo può essere contestata esclusivamente nei confronti di soggetti privi di sostanza economica, che si configurano come mere strutture artificiose create con l’unico fine di sottrarsi all’imposizione fiscale italiana.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella fondamentale sentenza Cadbury Schweppes del 12 settembre 2006, ha stabilito che la semplice costituzione di una società in uno Stato membro per beneficiare di una legislazione più favorevole non costituisce di per sé un abuso della libertà di stabilimento. Tuttavia, una misura nazionale che limita questa libertà risulta ammissibile quando riguarda specificamente costruzioni di puro artificio finalizzate a eludere la normativa italiana.
Perché una società costituita in un altro Stato membro possa invocare validamente la protezione della libertà di stabilimento, deve dimostrare di avere effettiva sostanza economica. Questo significa che deve esercitare un’attività economica reale e continuativa nello Stato di localizzazione, con un insediamento stabile che comprende strutture operative, personale dedicato e una presenza commerciale effettiva.
La nozione di stabilimento implica necessariamente l’esercizio di un’attività economica per una durata indeterminata mediante un insediamento genuino nell’altro Stato membro. Non è sufficiente la mera presenza di una casella postale o di un ufficio di rappresentanza, ma occorre una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dell’attività dichiarata.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20002 del 2024, ha ribadito la piena rilevanza del criterio della sede di direzione effettiva anche per le società costituite in altri Stati membri dell’Unione Europea. La pronuncia assume particolare significato perché riguarda specificamente un caso di presunta esterovestizione di una società di diritto rumeno, dimostrando che il concetto di direzione effettiva deve essere coordinato con il principio della libertà di stabilimento ma non può essere vanificato da esso.
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i criteri di accertamento dell’esterovestizione attraverso una serie di pronunce che hanno delineato i confini del fenomeno. La Cassazione, con la recente sentenza n. 23842 del 25 agosto 2025, ha nuovamente posto l’accento sulla necessità di una valutazione concreta e sostanziale dell’attività gestionale e produttiva effettivamente esercitata dalla società controllata estera.
La Suprema Corte ha chiarito in diverse occasioni che per esterovestizione deve intendersi l’apparente collocazione della residenza fiscale all’estero, in particolare presso Stati caratterizzati da trattamento fiscale più vantaggioso, con la finalità di sottrarsi al regime impositivo italiano più gravoso. L’elemento da accertare non è la sussistenza di ragioni economiche diverse dalla convenienza fiscale, ma se il trasferimento si sia effettivamente realizzato oppure costituisca un’operazione meramente artificiosa.
Il criterio del “wholly artificial arrangement” rappresenta il fulcro dell’accertamento dell’esterovestizione. Si tratta di verificare se l’operazione sia puramente artificiosa, concretizzandosi nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente realtà economica genuina. La Cassazione ha precisato che, per contestare validamente l’esterovestizione, è indispensabile dimostrare che si tratta di costruzioni prive di effettività economica il cui scopo essenziale è limitato all’ottenimento di un vantaggio fiscale.
Nell’attività di accertamento, l’Amministrazione finanziaria deve raccogliere elementi probatori concreti che dimostrino l’artificiosità della struttura societaria estera. Tra gli indizi più rilevanti figurano: la mancanza di personale dedicato e di strutture operative adeguate all’estero, l’accentramento in Italia delle decisioni strategiche e operative, la presenza in Italia dei principali asset aziendali, l’esistenza di rapporti commerciali prevalenti con il mercato italiano, la gestione della contabilità e dell’amministrazione dall’Italia.
La prova dell’esterovestizione deve essere rigorosa e basarsi su una valutazione complessiva di tutti gli elementi che caratterizzano l’attività societaria, non potendo fondarsi su indizi isolati o su presunzioni generiche.
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di esterovestizione societaria impone alle imprese che operano oltre confine la massima attenzione nella strutturazione delle proprie attività internazionali. I nuovi criteri introdotti dalla riforma del 2023 richiedono una verifica approfondita della reale localizzazione della direzione effettiva e della gestione ordinaria, con particolare riferimento al ruolo degli amministratori e all’autonomia decisionale di cui effettivamente dispongono.
Per le società che intendono costituire o mantenere strutture operative in altri Paesi, diventa fondamentale assicurarsi che tali entità possiedano effettiva sostanza economica, con personale qualificato, strutture adeguate e un’attività commerciale genuina nello Stato di localizzazione. Solo attraverso una pianificazione fiscale trasparente e supportata da una reale presenza economica è possibile beneficiare legittimamente delle opportunità offerte dal mercato globale, evitando il rischio di contestazioni per esterovestizione e le pesanti conseguenze fiscali e sanzionatorie che ne derivano.
Il nostro studio resta a disposizione per approfondimenti sulla corretta strutturazione fiscale delle operazioni internazionali e per l’assistenza nella verifica della conformità delle strutture societarie estere.
A cura di:
Dott. Marco Scardeoni
Dottore Commercialista
Founder & Managing Partner
Marco Scardeoni & Partners
Articolo aggiornato a novembre 2025. Le informazioni contenute hanno carattere generale e non costituiscono consulenza fiscale specifica. Per una valutazione personalizzata della vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro studio.