27/05/2025

Holding industriali: navigare tra le regole di bilancio, fisco e compliance

A cura del Dott. Marco Scardeoni

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Founder e Managing Partner dello Studio Marco Scardeoni & Partners – Tax, Legal & Labour

La classificazione che fa la differenza

La distinzione tra holding finanziarie e industriali non è una semplice etichetta formale, ma una scelta che determina conseguenze concrete e durature. Il legislatore, attraverso l’articolo 162-bis del TUIR, ha tracciato confini precisi che ogni professionista deve saper riconoscere e applicare.

Punto chiave: Le holding industriali si caratterizzano per l’attività prevalente di partecipazione in società industriali, commerciali o di servizi. Il test decisivo? Il superamento della soglia del 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

La valutazione di questa prevalenza richiede un’analisi metodica e rigorosa. L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni chiare: il test deve basarsi sul valore contabile delle partecipazioni, al netto delle svalutazioni e al lordo delle rivalutazioni di legge, utilizzando i dati del bilancio dell’ultimo esercizio chiuso.

Gli elementi del test: cosa conta davvero

Determinare gli elementi patrimoniali rilevanti per il test di prevalenza rappresenta uno degli aspetti più delicati della pratica professionale. La prassi amministrativa ha chiarito che tutti i finanziamenti erogati alle partecipate assumono rilevanza, anche quando allocati nell’attivo circolante.

Focus tecnico: Questa interpretazione estensiva mira a preservare la sostanza economica dell’operazione, evitando che manovre contabili possano alterare la natura effettiva della holding.

Al contrario, non rilevano gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, creando una differenziazione importante rispetto alle holding finanziarie. Un’altra distinzione fondamentale riguarda le partecipazioni: solo quelle iscritte nell’attivo immobilizzato entrano nel calcolo del numeratore del test, mentre quelle circolanti contribuiscono esclusivamente al denominatore.

Esempio pratico: il test in azione

Consideriamo la società Beta con: – Partecipazioni in istituti di credito (immobilizzazioni):

€600.000; – Partecipazioni in imprese industriali (immobilizzazioni): €850.000;

– Altre attività: €550.000; – Totale attivo: €2.000.000.

Risultato: Beta supera il test (€1.450.000 > 50% di €2.000.000) e si qualifica come holding industriale, prevalendo le partecipazioni industriali su quelle finanziarie.

La rivoluzione del bilancio

Le holding industriali seguono gli schemi tradizionali del codice civile e applicano i principi contabili OIC, mantenendo quindi una struttura familiare ai professionisti. Le componenti finanziarie trovano naturale collocazione nel gruppo C del conto economico, seguendo la logica consolidata della IV Direttiva.

Le novità che cambiano le regole del gioco

La Legge 238/2021 ha introdotto modifiche significative che stanno ancora generando dibattiti interpretativi. L’esclusione degli enti di investimento e delle imprese di partecipazione finanziaria dalle semplificazioni per microimprese è ormai pacifica, ma per le holding industriali la questione rimane aperta.

Attenzione: Molte holding industriali, pur avendo i requisiti dimensionali per le microimprese, hanno prudenzialmente optato per il bilancio abbreviato per evitare incertezze interpretative.

Il risultato pratico di questa evoluzione normativa presenta un paradosso interessante: le holding escluse dalle semplificazioni per microimprese devono comunque redigere la relazione sulla gestione anche quando rientrano nel bilancio abbreviato, creando un onere aggiuntivo rispetto alle altre società.

I parametri per microimprese e bilancio abbreviato

Microimprese (limiti aggiornati dal 2024): – Attivo patrimoniale: €220.000; – Ricavi:

€440.000;

– Dipendenti: 5 unità.

Bilancio abbreviato: – Attivo patrimoniale: €5.500.000; – Ricavi: €11.000.000; – Dipendenti: 50 unità.

Il regime fiscale: opportunità e vincoli

Il trattamento fiscale delle holding industriali si definisce “per esclusione”, non potendo beneficiare delle agevolazioni riservate agli intermediari finanziari. Questo comporta l’impossibilità di accedere alla deduzione integrale degli interessi passivi, alle svalutazioni integrali dei crediti e alle specifiche disposizioni sulla participation exemption.

Opportunità: Tuttavia, le holding industriali possono computare nel plafond per le svalutazioni dei crediti anche i crediti finanziari verso le partecipate, rappresentando un elemento di flessibilità nella gestione fiscale.

Cosa NON si applica alle holding industriali:

  • Deduzione integrale degli interessi passivi;
  • Svalutazione integrale dei crediti verso clientela;
  • Opzione per esclusione PEX su partecipazioni di recupero crediti;
  • Addizionale IRES del 3,5%.

 

Le novità sui conferimenti

Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto specifiche condizioni per l’applicazione del regime di realizzo controllato nei conferimenti di partecipazioni in holding. La normativa adotta un approccio “look through” per le partecipazioni detenute indirettamente, richiedendo un’analisi approfondita delle strutture partecipative.

Novità chiave: Quando si conferiscono partecipazioni in holding non quotate, le percentuali di qualificazione devono sussistere per le partecipazioni da queste detenute il cui valore supera il 50% del totale.

Strategie operative per i professionisti

Navigare in questo panorama normativo richiede un approccio metodico e aggiornato. Ogni scelta contabile e fiscale deve essere valutata considerando non solo le implicazioni immediate, ma anche gli sviluppi futuri della disciplina.

Check-list operativa:

  1. Verifica annuale del test di prevalenza utilizzando i dati dell’ultimo bilancio approvato;
  2. Analisi della composizione dell’attivo distinguendo partecipazioni immobilizzate da quelle circolanti;
  1. Valutazione degli elementi patrimoniali correlati (finanziamenti alle partecipate);
  2. Scelta del regime di bilancio più appropriato considerando le dimensioni aziendali;
  3. Monitoraggio delle novità normative e interpretative.

La corretta qualificazione di una società come holding industriale richiede un’analisi multidimensionale che consideri la struttura patrimoniale, l’attività effettivamente svolta e gli obiettivi strategici dell’impresa. Solo attraverso questa visione d’insieme è possibile individuare il percorso ottimale, bilanciando compliance normativa ed efficienza operativa.

Conclusioni strategiche

Il successo nell’applicazione di questa disciplina dipende dalla capacità di coniugare competenza tecnica, aggiornamento continuo e visione strategica, elementi essenziali per guidare le imprese in un contesto normativo in continua evoluzione.

 

La materia delle holding industriali rappresenta un territorio in costante evoluzione, dove l’interpretazione delle norme si intreccia con la pratica quotidiana. Mantenersi aggiornati sulla prassi amministrativa e sulla giurisprudenza è fondamentale per offrire consulenza di qualità e evitare rischi di compliance.

L’approccio vincente richiede una combinazione di: – Competenza tecnica approfondita; – Aggiornamento costante sulle novità normative; – Visione strategica a lungo termine; – Capacità di adattamento alle specificità aziendali.

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