07/07/2025

Novità dell’imposta successoria: autoliquidazione e semplificazioni nel nuovo regime 2025

A cura del Dott. Marco Scardeoni

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Founder e Managing Partner dello Studio Marco Scardeoni & Partners – Tax, Legal & Labour

 

Il paradigma dell’autoliquidazione: una svolta procedurale

 

La principale innovazione introdotta dalla riforma riguarda l’implementazione del meccanismo di autoliquidazione dell’imposta successoria, allineando tale tributo alle procedure già consolidate per le imposte ipotecaria, catastale e di bollo. Questo cambiamento rappresenta un’autentica rivoluzione procedurale che trasferisce la responsabilità del calcolo dall’Amministrazione finanziaria direttamente al contribuente.

 

Il nuovo sistema prevede che i soggetti obbligati al pagamento provvedano autonomamente alla liquidazione dell’imposta in sede di compilazione della dichiarazione di successione, utilizzando il codice tributo 1539 “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione” nel modello F24. Il versamento dovrà essere effettuato entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, mantenendo invariato il termine generale di dodici mesi dall’apertura della successione.

 

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un applicativo web dedicato che consente non solo la gestione telematica della dichiarazione di successione, ma anche il calcolo automatico dell’autoliquidazione. Tale strumento offre inoltre la possibilità di effettuare il pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione mediante addebito su conto corrente presso istituti bancari convenzionati.

 

Criteri di competenza territoriale: nuove regole di individuazione

 

La riforma ha introdotto modifiche significative anche nell’individuazione dell’ufficio competente per la gestione delle pratiche successorie. Il criterio generale rimane ancorato all’ultima residenza del defunto, tuttavia sono state specificate nuove regole per i casi di residenza estera. Quando il de cuius era residente all’estero, la competenza spetta ora all’ufficio nella cui circoscrizione era stata stabilita l’ultima residenza italiana, abbandonando il precedente criterio che attribuiva automaticamente la competenza all’ufficio di Roma. Solo nei casi in cui l’ultima residenza non sia nota o il defunto non abbia mai risieduto in Italia, la competenza rimane in capo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma (specificatamente Roma 6 – Eur Torrino).

 

Innovazioni per gli eredi giovani: lo svincolo anticipato delle attività

 

Una delle novità più rilevanti dal punto di vista pratico riguarda l’introduzione della possibilità di svincolo anticipato delle attività cadute in successione, specificamente disciplinata per favorire gli eredi di giovane età. La normativa prevede che banche e intermediari finanziari debbano consentire lo svincolo delle attività successorie quando a richiederlo sia l’unico erede di età non superiore ai ventisei anni che abbia già accettato l’eredità.

 

Questa disposizione opera anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, purché nell’asse ereditario siano presenti beni immobili. Tuttavia, lo svincolo è limitato alle somme necessarie per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, escludendo espressamente l’imposta di successione. La condizione di “unico erede” si considera soddisfatta anche in presenza di altri chiamati all’eredità che abbiano formalmente rinunciato alla stessa.

 

Evoluzione del regime delle franchigie: il nuovo coacervo donativo

 

La riforma ha introdotto modifiche sostanziali nel meccanismo del coacervo, distinguendo chiaramente tra finalità diverse. È stato definitivamente abrogato il coacervo successorio, confermando l’orientamento già delineato dalla Cassazione e successivamente recepito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 29/2023. Al contrario, rimane operativo il coacervo donativo, ma con una funzione limitata esclusivamente alla verifica del superamento delle franchigie.

 

Questo nuovo approccio comporta l’autonomia delle franchigie per donazioni e successioni, aprendo interessanti opportunità di pianificazione fiscale. Il valore attualizzato delle donazioni precedenti effettuate dal donante in favore del medesimo beneficiario viene sommato al valore dei beni oggetto della successione solo per determinare l’erosione della franchigia applicabile. Sono espressamente escluse dal computo le donazioni effettuate nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, durante il quale l’imposta era stata temporaneamente abrogata.

 

Deducibilità dei debiti: nuove limitazioni temporali

 

La disciplina della deducibilità dei debiti del de cuius ha subito una revisione significativa, introducendo limitazioni specifiche per i debiti contratti negli ultimi sei mesi di vita. Tali passività risultano deducibili esclusivamente quando i relativi importi siano stati impiegati per finalità specifiche: acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione di successione, estinzione di debiti tributari o debiti risultanti da atti con data certa anteriore di almeno sei mesi, spese di mantenimento e spese medico-chirurgiche per il defunto e i familiari a carico.

 

Per le spese di mantenimento, la deduzione è limitata a un ammontare mensile di 516 euro per il defunto e 258 euro per ogni familiare a carico, computando esclusivamente i mesi interi. La qualifica di familiare a carico deve essere verificata secondo i parametri dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, con soglie reddituali di 2.840,51 euro annui, elevate a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni.

 

Controlli amministrativi e termini di decadenza

 

Il nuovo sistema di autoliquidazione non elimina i controlli dell’Amministrazione finanziaria, ma ne modifica sostanzialmente le modalità e i tempi. L’Ufficio mantiene la facoltà di intervenire in fase di controllo dell’autoliquidazione, operando la consueta distinzione tra imposta principale e complementare. L’imposta principale rimane quella dovuta in base alla dichiarazione presentata, sia essa autoliquidata dai soggetti obbligati o liquidata dall’ufficio a seguito di controllo di regolarità.

 

Il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione è fissato in due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione. Qualora l’Ufficio rilevi irregolarità nell’autoliquidazione, il contribuente dispone di sessanta giorni per effettuare il pagamento della maggiore imposta liquidata, della sanzione applicabile e degli interessi. Il pagamento entro tale termine comporta la riduzione della sanzione amministrativa a un terzo dell’importo dovuto.

 

Modalità dichiarative: digitalizzazione e semplificazione

 

La riforma introduce significative semplificazioni nelle modalità di presentazione della dichiarazione di successione, privilegiando la trasmissione telematica come modalità ordinaria. È tuttavia mantenuta la possibilità di presentazione in formato cartaceo per i soggetti residenti all’estero, che possono inviare la documentazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi equivalenti.

 

Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione sono stati espressamente inclusi i trustee nei casi di trust testamentario, con il termine di dodici mesi che decorre dalla data in cui il trustee ha acquisito notizia legale della propria nomina.

 

Regime sanzionatorio: nuove proporzioni e riduzioni

 

Il D.Lgs 87/2024 ha riformulato l’intero sistema sanzionatorio, introducendo misure percentuali fisse in sostituzione delle precedenti fasce variabili. Per le violazioni commesse a partire dal primo settembre 2024, le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione sono state ridotte al 120% dell’imposta dovuta quando questa risulti effettivamente dovuta, mentre rimane invariata la fascia da 250 a 1.000 euro nei casi di assenza di imposta.

 

Le dichiarazioni tardive presentate entro trenta giorni dalla scadenza sono soggette a sanzione pari al 45% dell’imposta dovuta, mentre per le dichiarazioni infedeli la sanzione è stata fissata all’80% della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata.

 

Prospettive applicative e considerazioni operative

 

L’entrata in vigore del nuovo regime comporta implicazioni operative significative per i professionisti del settore. La responsabilizzazione del contribuente nel processo di autoliquidazione richiede una maggiore attenzione nella fase di calcolo e una più approfondita conoscenza delle norme applicabili. Parallelamente, le opportunità offerte dal nuovo sistema di franchigie autonome aprono interessanti scenari di pianificazione successoria che richiedono un approccio strategico e una valutazione complessiva degli strumenti disponibili.

 

L’implementazione degli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate rappresenta un elemento facilitatore, ma richiede un periodo di adattamento e familiarizzazione con le nuove procedure. La possibilità di rateizzazione dell’imposta, con acconti del 20% e rate trimestrali fino a dodici rate per importi superiori a 20.000 euro, offre maggiore flessibilità finanziaria per i contribuenti.

 

In conclusione, la riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni rappresenta un passo significativo verso la semplificazione e la digitalizzazione del sistema tributario, mantenendo tuttavia la necessità di un approccio professionale qualificato per navigare efficacemente le nuove disposizioni e ottimizzare le opportunità offerte dal rinnovato quadro normativo

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