
07/05/2025
A cura del Dott. Marco Scardeoni
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Founder e Managing Partner dello Studio Marco Scardeoni & Partners – Tax, Legal & Labour
Ć fondamentale ricordare la disciplina dellāabuso del diritto e dellāelusione fiscale regolamentata dallāarticolo 10-bis della Legge 212/2000. Secondo tale normativa, si configura abuso del diritto quando vengono poste in essere una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme fiscali, realizzano vantaggi fiscali indebiti.
In presenza di tali situazioni, lāAmministrazione finanziaria può disconoscere i vantaggi fiscali ottenuti, determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi, tenendo conto di quanto giĆ versato dal contribuente.
I presupposti essenziali per configurare lāabuso del diritto sono quindi la mancanza di sostanza economica nelle operazioni effettuate; lāottenimento di un vantaggio fiscale indebito che rappresenti lāelemento essenziale dellāoperazione.
Di conseguenza, per identificare un abuso del diritto occorre la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, disapprovato dallāordinamento giuridico, che costituisca lāobiettivo primario rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal contribuente; un comportamento che, pur non violando direttamente un obbligo di legge, riesce ad aggirarlo.
La normativa specifica che non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali. Queste possono essere di natura organizzativa o gestionale, rispondenti a finalitĆ di miglioramento strutturale o funzionale dellāimpresa o dellāattivitĆ professionale.
Le āragioni extrafiscaliā possono coesistere con motivazioni di natura fiscale, purchĆ© queste ultime non rappresentino lāessenza o lāobiettivo principale dellāoperazione. In particolare, si definiscono ragioni extrafiscali non marginali anche quelle che, pur non generando redditivitĆ immediata, rispondono a esigenze organizzative volte al miglioramento strutturale e funzionale dellāattivitĆ economica; il principio della ānon marginalitĆ ā implica che tali ragioni sono rilevanti quando, in loro assenza, lāoperazione non sarebbe stata realizzata.
Nellāattuale quadro normativo, il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio dāimposta, esercitando la propria libertĆ di iniziativa economica e scegliendo, tra gli atti, i fatti e i contratti disponibili, quelli fiscalmente meno onerosi. Resta quindi ferma la libertĆ di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
Lo schema classico del āLeveraged Cash Outā (LCO) prevede la rivalutazione e la successiva cessione di partecipazioni sociali in favore di una societĆ riconducibile al soggetto cedente. Lāoperazione si articola tipicamente con i soci persone fisiche di una societĆ target che rivalutano le proprie partecipazioni versando lāimposta sostitutiva; le partecipazioni vengono cedute a una societĆ veicolo, partecipata dalle stesse persone fisiche con le medesime percentuali della societĆ target; il corrispettivo per lāacquisto delle partecipazioni viene finanziato mediante un prestito bancario contratto dalla societĆ veicolo, successivamente rimborsato con lāincasso dei dividendi della societĆ target.
In sintesi, questa operazione consente ai soci di incassare i dividendi della societĆ target tramite la societĆ veicolo, applicando lāimposta sostitutiva sulla rivalutazione invece di essere assoggettati alla tassazione ordinaria sui dividendi.
Con lāordinanza n.Ā 25131/2021, la Suprema Corte di Cassazione si ĆØ espressa a favore del contribuente in un caso di Leveraged Cash Out che lāAgenzia delle Entrate aveva considerato elusivo. La Corte ha stabilito che lāoperazione può essere supportata da valide ragioni extrafiscali non marginali e, pertanto, non costituire abuso del diritto.
Più recentemente, con lāordinanza n.Ā 6741/2025, la Suprema Corte ha fornito ulteriori importanti principi relativi alle operazioni di LCO, stabilendo che queste possono essere considerate legittime qualora lāintento del contribuente non sia esclusivamente quello di ottenere un indebito risparmio dāimposta. Nel caso esaminato, lāoperazione era sorretta da tre obiettivi principali: liquidare i soci non interessati al rilancio industriale e finanziario del Gruppo, reso necessario dalla crisi del settore di riferimento; incrementare il patrimonio netto per facilitare lāaccesso al credito bancario; costituire una holding.
Secondo il costante orientamento della Cassazione, si configura abuso del diritto quando lāoperazione economica ĆØ volta al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante un uso distorto di strumenti giuridici, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino lāoperazione. Per integrare gli estremi del comportamento abusivo, unāoperazione deve avere quale elemento predominante e assorbente lo scopo di ottenere vantaggi fiscali. Di conseguenza, il divieto di comportamenti abusivi non si applica se lāoperazione può spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di un risparmio dāimposta, come affermato nella sentenza n.Ā 25972/2014 e più recentemente nella n.Ā 22072/2024.
Con riferimento ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale nei grandi gruppi di imprese, il divieto di comportamenti abusivi non vale quando le operazioni possono essere motivate da ragioni diverse dal mero risparmio fiscale, garantendo così la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale, come stabilito dalla Cassazione n. 439/2015.
In materia di abuso del diritto, spetta allāAmministrazione finanziaria fornire la prova del disegno elusivo e delle modalitĆ di manipolazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato, come affermato nella sentenza n.Ā 1465/2009. Il contribuente, invece, ha lāonere di allegare lāesistenza di ragioni economiche che giustifichino lāoperazione, qualora lāUfficio dimostri lāesistenza di uno strumento giuridico alternativo, comunque funzionale al raggiungimento dellāobiettivo economico perseguito, secondo quanto stabilito dalla Cassazione n.Ā 21390/2012.
Nel caso esaminato dalla Cassazione con lāordinanza n.Ā 6741/2025, i giudici hanno rilevato che lāoperazione aveva consentito un aumento del patrimonio netto; si era realizzato un incremento dei finanziamenti bancari, con ampliamento del ricorso al credito; era apprezzabile lāaumento del fatturato consolidato e degli utili ante imposte.
I giudici hanno inoltre accolto la tesi del contribuente secondo cui la creazione di nuova capacitĆ patrimoniale in capo ai soci di maggioranza aveva consentito lāagevole liquidazione dei soci di minoranza. Hanno rilevato che agli stessi risultati non si sarebbe potuti pervenire attraverso il conferimento delle azioni, operazione che avrebbe richiesto il deposito della relazione peritale di stima presso il Registro delle Imprese, rendendo pubbliche informazioni che i soci intendevano legittimamente mantenere riservate.
In conclusione, le recenti pronunce della Cassazione ribadiscono che le operazioni di Leveraged Cash Out possono essere considerate legittime quando supportate da valide ragioni economiche extrafiscali non marginali, confermando la libertà del contribuente di scegliere gli strumenti giuridici fiscalmente più vantaggiosi, purché inseriti in un contesto imprenditoriale caratterizzato da obiettivi economici sostanziali.