
16/02/2025
A cura del Dott. Marco Scardeoni
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Founder e Managing Partner dello Studio Marco Scardeoni & Partners – Tax, Legal & Labour
Il panorama normativo italiano ha recentemente vissuto una significativa evoluzione con l’introduzione del Decreto Legislativo 192/2024, che ha profondamente ridisegnato la disciplina dei conferimenti di partecipazioni qualificate nelle società holding. Questa riforma, che ha portato alla completa riscrittura delle disposizioni ora contenute nel nuovo comma 2-ter dell’articolo 177 del TUIR, merita un’analisi approfondita per comprenderne appieno le implicazioni e le potenziali criticità interpretative.
La nuova disciplina introduce un innovativo approccio alla valutazione delle partecipazioni qualificate detenute in società holding non quotate. Il legislatore ha posto particolare attenzione al superamento delle soglie di qualificazione, stabilendo criteri specifici che devono essere verificati sulle partecipazioni detenute direttamente dalla holding o indirettamente attraverso società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, purché queste ultime rientrino anch’esse tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1) del TUIR.
Un aspetto particolarmente rilevante della riforma riguarda il trattamento delle partecipazioni indirette. Il nuovo impianto normativo prevede che, nel caso di partecipazioni detenute attraverso sub-holding controllate, si debba applicare un approccio look-through, ignorando la partecipazione nella sub-holding stessa e considerando direttamente le partecipazioni da questa detenute. Questa scelta legislativa riflette la volontà di dare rilevanza alla sostanza economica delle partecipazioni piuttosto che alla loro forma giuridica.
Tuttavia, l’interpretazione della nuova normativa presenta alcune zone d’ombra che meritano particolare attenzione. Una delle questioni più delicate riguarda l’ambito di applicazione del test di qualificazione in relazione alle società operative. Mentre la precedente disciplina, contenuta nel “vecchio” comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR, specificava esplicitamente che il test dovesse essere condotto solo sulle società partecipate che esercitano un’impresa commerciale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, il nuovo comma 2-ter non contiene questa precisazione.
La Relazione illustrativa al decreto fornisce importanti spunti interpretativi attraverso un’esemplificazione pratica che merita di essere analizzata nel dettaglio. Nel caso presentato, viene esaminata la situazione di una persona fisica che detiene una partecipazione del 40% in una società holding con una struttura partecipativa articolata. L’esempio illustra diversi scenari di partecipazione, fornendo indicazioni preziose sulla corretta applicazione della norma.
Particolarmente interessante è il trattamento riservato alle partecipazioni detenute attraverso sub-holding non controllate. La Relazione illustrativa suggerisce che l’intenzione del legislatore sia quella di limitare il test di qualificazione alle sole società operative, sia che queste siano partecipate direttamente, sia che lo siano indirettamente attraverso sub-holding controllate. Questa interpretazione emerge chiaramente dall’esclusione, nell’esempio fornito, delle partecipazioni in società holding non controllate dal computo ai fini del test di qualificazione.
La divergenza tra il testo normativo e l’interpretazione fornita dalla Relazione illustrativa crea una situazione di incertezza che richiede particolare attenzione nella pratica professionale. Se da un lato il testo della norma non esclude esplicitamente le partecipazioni in società holding dal test di qualificazione, dall’altro la Relazione illustrativa sembra orientata verso un’interpretazione più restrittiva, limitata alle sole società operative.
Questa discrasia solleva importanti questioni pratiche per i professionisti del settore. Nell’attività di consulenza, diventa fondamentale adottare un approccio prudenziale che tenga conto sia del dato letterale della norma sia dell’interpretazione fornita dalla Relazione illustrativa. La documentazione accurata delle analisi effettuate e delle scelte interpretative adottate assume un’importanza cruciale, specialmente in considerazione delle potenziali implicazioni fiscali delle operazioni di conferimento.
Un altro aspetto che merita particolare attenzione riguarda il calcolo del valore contabile delle partecipazioni. La norma prevede che il valore contabile complessivo delle partecipazioni rilevanti debba essere superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente. Questo criterio quantitativo richiede un’attenta valutazione delle poste di bilancio e una precisa determinazione dei valori contabili delle partecipazioni coinvolte.
L’introduzione di questa nuova disciplina si inserisce in un più ampio contesto di riforma del sistema fiscale italiano, con l’obiettivo di modernizzare e razionalizzare il trattamento delle operazioni straordinarie. La scelta di dedicare particolare attenzione alle partecipazioni in società holding riflette la crescente complessità delle strutture societarie e la necessità di norme che sappiano adattarsi alle moderne esigenze del mondo imprenditoriale.
Per i professionisti del settore, la sfida principale consiste nel trovare il giusto equilibrio tra l’applicazione letterale della norma e l’interpretazione sistematica che emerge dalla Relazione illustrativa. In questo contesto, diventa fondamentale un approccio metodologico che preveda un’analisi approfondita della struttura partecipativa, una valutazione accurata della natura operativa delle società coinvolte e una particolare attenzione alle partecipazioni indirette.
In conclusione, il DLgs. 192/2024 rappresenta un significativo passo avanti nella regolamentazione dei conferimenti di partecipazioni in holding, ma non è privo di criticità interpretative che necessitano di chiarimenti ufficiali. Come professionisti del settore, siamo chiamati a una costante opera di aggiornamento e approfondimento, per garantire ai nostri clienti un supporto qualificato nella gestione di queste complesse operazioni societarie. L’auspicio è che intervengano presto chiarimenti ufficiali che possano dissipare i dubbi interpretativi e fornire un quadro normativo più chiaro e certo per tutti gli operatori del settore.