22/02/2025

PEX: Guida Completa alla Participation Exemption per Imprese e Professionisti

A cura del Dott. Marco Scardeoni

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Founder e Managing Partner dello Studio Marco Scardeoni & Partners – Tax, Legal & Labour

Se sei un imprenditore o un professionista che si occupa di fiscalità d’impresa, probabilmente avrai già sentito parlare della Participation Exemption, meglio conosciuta come PEX. Oggi voglio guidarti attraverso questo fondamentale strumento di ottimizzazione fiscale, con particolare attenzione alle novità introdotte nel 2024.

La storia della PEX inizia nel 2003 con la riforma Tremonti (D.lgs. 344/2003), quando il legislatore ha voluto introdurre un meccanismo per evitare la doppia imposizione sulle plusvalenze derivanti da partecipazioni societarie. Da allora, questo regime ha rappresentato un pilastro fondamentale per la pianificazione fiscale delle imprese italiane.

Ma veniamo al presente e, in particolare, alle importanti novità che il 2024 ha portato con sé. La Legge di bilancio ha infatti esteso il regime PEX anche alle società ed enti commerciali dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, anche se privi di stabile organizzazione in Italia. Una vera rivoluzione, a patto che queste società risiedano in Stati che permettono un adeguato scambio di informazioni e siano soggette a imposizione societaria nel loro paese d’origine.

Il regime PEX non è però accessibile a tutti. Mentre società di capitali, cooperative, società di persone, enti commerciali e imprenditori individuali possono beneficiarne, le cosiddette “imprese minori” che seguono il regime semplificato dell’articolo 66 del TUIR restano escluse, proprio perché non hanno l’obbligo di redigere il bilancio, elemento essenziale per l’applicazione del regime.

Parlando di requisiti, la PEX si basa su quattro pilastri fondamentali che devono coesistere. Il primo riguarda il periodo di possesso: la partecipazione deve essere mantenuta per almeno dodici mesi prima della cessione. Non si tratta di un requisito banale, perché il calcolo di questo periodo varia a seconda che si tratti di una cessione, di una sottoscrizione o di un aumento di capitale. Nel caso di acquisti multipli in tempi diversi, si applica il criterio LIFO, considerando cedute prima le partecipazioni acquistate più recentemente.

La classificazione in bilancio rappresenta un altro aspetto cruciale e spesso sottovalutato. La scelta iniziale di iscrivere la partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie è determinante e irreversibile ai fini della PEX. Se commetti l’errore di classificarla nell’attivo circolante nel primo bilancio, perdi definitivamente la possibilità di accedere al regime, anche se successivamente la riclassifichi. Al contrario, una corretta classificazione iniziale ti permette di mantenere i benefici anche se in seguito sposti la partecipazione nell’attivo circolante.

La residenza fiscale della società partecipata costituisce il terzo elemento fondamentale. Non basta che la società risieda in un paese non a fiscalità privilegiata al momento della cessione: questo requisito deve sussistere per tre periodi d’imposta precedenti. Esiste però una via d’uscita: puoi dimostrare che la partecipazione non è stata utilizzata per localizzare redditi in paradisi fiscali.

L’ultimo requisito riguarda l’attività commerciale della partecipata, che deve essere effettiva e verificabile secondo i criteri dell’articolo 55 del TUIR. Anche in questo caso, il requisito va mantenuto per tre periodi d’imposta prima della cessione. Vale la pena notare che le società immobiliari di mero godimento sono automaticamente escluse da questo requisito.

Gli effetti fiscali della PEX sono particolarmente interessanti: per i soggetti IRES, l’esenzione raggiunge il 95% della plusvalenza, mentre per i soggetti IRPEF si attesta al 41,86%. C’è però un rovescio della medaglia: le minusvalenze su partecipazioni che rispettano i requisiti PEX non sono deducibili, creando un sistema equilibrato che previene possibili abusi.

Particolare attenzione merita il caso delle società di nuova costituzione, che non possono accedere immediatamente al regime PEX, come chiarito dalla circolare 36/E/2004. L’unica eccezione riguarda le società nate da operazioni straordinarie in neutralità fiscale, come fusioni o scissioni.

Il regime si applica a una vasta gamma di strumenti finanziari: non solo azioni e quote societarie, ma anche strumenti finanziari assimilati, contratti di associazione in partecipazione, diritti di usufrutto e opzione (se ceduti dal proprietario della partecipazione) e distribuzioni di riserve di capitale.

La gestione pratica della PEX richiede una pianificazione accurata e una profonda conoscenza delle sue dinamiche. È fondamentale monitorare costantemente il rispetto dei requisiti e mantenere una documentazione dettagliata che dimostri la sussistenza delle condizioni richieste. La tempistica delle operazioni diventa cruciale, così come la corretta gestione delle classificazioni di bilancio.

La PEX rappresenta uno strumento sofisticato che, se utilizzato correttamente, può offrire vantaggi significativi nella gestione fiscale delle partecipazioni societarie. È particolarmente rilevante nelle operazioni di riorganizzazione aziendale e nelle strategie di gruppi societari, dove può fare la differenza in termini di efficienza fiscale.

In conclusione, il mio consiglio è di considerare la PEX come uno strumento strategico da pianificare con attenzione e professionalità. La complessità della normativa e le continue evoluzioni richiedono un approccio professionale e aggiornato. Non esitate a contattarmi per approfondimenti o consulenze specifiche: la fiscalità d’impresa è un terreno complesso che richiede esperienza e competenza per essere navigato con successo.

 

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