
Il Ddl di bilancio 2026 introduce importanti novità fiscali per le stablecoin denominate in euro, stabilendo un regime di tassazione agevolato al 26% rispetto all’aliquota ordinaria del 33% applicata alle altre cripto-attività. Questa guida completa analizza le nuove disposizioni normative, i requisiti per accedere al regime agevolato e le operazioni esenti da tassazione, fornendo un quadro chiaro per investitori e operatori del settore crypto.
La riforma fiscale prevista dal Ddl di bilancio 2026 introduce un trattamento preferenziale per i token di moneta elettronica denominati in euro. L’aliquota dell’imposta sostitutiva scende dal 33% al 26%, allineandosi a quella applicata agli strumenti finanziari tradizionali. Questo cambiamento rappresenta un riconoscimento della maggiore stabilità e minore volatilità delle stablecoin ancorate all’euro rispetto alle criptovalute tradizionali.
Per accedere al regime fiscale agevolato, le stablecoin devono rispettare specifici requisiti normativi:
Il regime agevolato si applica a diverse tipologie di operazioni con stablecoin denominate in euro. La tassazione al 26% riguarda i redditi diversi derivanti da cessione a titolo oneroso, permuta con altre cripto-attività o NFT, e impiego per l’acquisto di beni e servizi. Anche le remunerazioni derivanti dalla detenzione, come lo staking, sono assoggettate all’aliquota ridotta del 26%, senza possibilità di deduzione dei costi.
Una delle novità più rilevanti riguarda l’esenzione fiscale per specifiche operazioni. La normativa stabilisce che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. Questo trattamento differenzia le stablecoin in euro dalle altre cripto-attività, avvicinandole al trattamento riservato alla valuta corrente.
La conversione diretta tra euro e stablecoin denominate in euro non genera eventi fiscalmente rilevanti. Questo significa che gli investitori possono convertire liberamente i propri euro in stablecoin e viceversa senza dover calcolare o dichiarare plusvalenze o minusvalenze. Tale disposizione semplifica notevolmente la gestione fiscale per chi utilizza stablecoin come strumento di pagamento o riserva di valore temporanea.
La permuta tra criptovalute tradizionali e stablecoin rimane un’operazione fiscalmente rilevante. Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/2023, lo scambio tra una cripto-valuta e un e-money token genera materia imponibile. La differenza positiva tra il valore di mercato della stablecoin ricevuta e il costo di acquisto della criptovaluta ceduta costituisce plusvalenza tassabile al 26%.
Il Ddl di bilancio prevede l’istituzione di un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo ordinato del settore. Il Tavolo sarà composto da rappresentanti del MEF, Guardia di Finanza, CONSOB, Banca d’Italia, UIF e associazioni di settore.
Le principali funzioni del Tavolo permanente includono:
L’istituzione del Tavolo permanente riflette la crescente attenzione delle autorità verso l’integrazione delle cripto-attività nel sistema finanziario tradizionale. Il focus sulla stabilità sistemica e la tutela dei consumatori evidenzia la volontà di creare un framework regolamentare che bilanci innovazione e protezione degli investitori, favorendo lo sviluppo di un mercato crypto maturo e regolamentato.
Il nuovo regime fiscale per le stablecoin in euro rappresenta un passo significativo verso una tassazione più differenziata delle cripto-attività. L’aliquota agevolata al 26% e l’esenzione per le conversioni euro-stablecoin riconoscono le caratteristiche specifiche di questi token, incentivandone l’adozione come strumento di pagamento e riserva di valore stabile. Per approfondire le implicazioni fiscali delle tue operazioni in criptovalute, considera di consultare un professionista specializzato in fiscalità crypto.
A cura di:
Dott. Marco Scardeoni
Dottore Commercialista
Founder & Managing Partner
Marco Scardeoni & Partners
Articolo aggiornato a novembre 2025. Le informazioni contenute hanno carattere generale e non costituiscono consulenza fiscale specifica. Per una valutazione personalizzata della vostra situazione, vi invitiamo a contattare il nostro studio.