08/10/2025

TFM degli Amministratori: Criteri di Congruità e Parametri Giurisprudenziali per la Deducibilità

La recente giurisprudenza definisce i contorni della ragionevolezza economica negli accantonamenti per il trattamento di fine mandato

Di Marco Scardeoni, Founder & Managing Partner – Marco Scardeoni & Partners

Il trattamento di fine mandato degli amministratori rappresenta uno degli aspetti più delicati della gestione societaria, soprattutto quando si tratta di bilanciare le esigenze aziendali con i principi di deducibilità fiscale. La recente sentenza della Cassazione n. 18026/2025 ha fornito ulteriori chiarimenti su una questione che ha visto per anni contrapposizioni significative tra contribuenti e Agenzia delle Entrate.

Il Consolidamento Giurisprudenziale Sulla Natura del TFM

La Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che non esiste alcuna norma che obblighi le società a determinare le quote del TFM degli amministratori secondo le modalità previste per il TFR dei lavoratori dipendenti dall’articolo 2120 del Codice Civile. Questa posizione, ormai granitica e condivisa dalla giurisprudenza di merito, ha messo fine alle contestazioni sistematiche dell’Agenzia delle Entrate che in passato disconosceva la deducibilità degli accantonamenti non calcolati secondo la formula del TFR (retribuzione annua diviso 13,5).

Il principio consolidato stabilisce che il TFM costituisce un istituto giuridico autonomo e distinto dal TFR, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione tra le parti, purché rispetti specifici criteri di ragionevolezza e congruità.

I Requisiti Formali per la Deducibilità del TFM

Per beneficiare della deducibilità dell’accantonamento in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, è necessario che il riconoscimento dell’indennità risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo. Questo requisito, stabilito dal combinato disposto dell’articolo 17 comma 1 lettera c) e dell’articolo 105 del TUIR, rappresenta un elemento imprescindibile per la pianificazione fiscale.

In assenza di tale documentazione preventiva, l’indennità rimane comunque deducibile, ma soltanto per intero nell’esercizio in cui viene effettivamente corrisposta, perdendo così i vantaggi della ripartizione temporale dell’onere fiscale.

Il Principio di Ragionevolezza e Congruità Economica

La vera novità interpretativa riguarda la determinazione dell’importo del TFM, che deve essere stabilito “secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa”, come precisato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 124 del 13 ottobre 2017.

La Cassazione ha chiarito che questo parametro comporta una valutazione che non è ancorata alle regole del TFR né al compenso pattuito per l’amministratore, ma piuttosto a una prudenziale valutazione delle dimensioni della società. Si tratta di un approccio che richiede un’analisi caso per caso, considerando la specificità di ogni realtà aziendale.

I Parametri Giurisprudenziali di Riferimento

L’analisi delle recenti pronunce giurisprudenziali offre indicazioni preziose sui criteri applicati dai giudici per valutare la congruità degli accantonamenti.

 

Rapporto con il Reddito d’Impresa

La Commissione Tributaria Regionale II della Toscana ha ritenuto ragionevole un accantonamento annuo di 100.000 euro a fronte di un reddito d’impresa di 300.000 euro, corrispondente a circa il 33% del reddito. I giudici hanno precisato che anche in presenza di un utile civilistico più contenuto (55.000 euro), l’importo non risultava comunque irrilevante rispetto alle dimensioni aziendali.

 

Volume d’Affari Come Parametro di Riferimento

Il volume d’affari emerge come criterio particolarmente significativo nelle valutazioni di congruità. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha validato un accantonamento annuo di 150.000 euro per una società con volume d’affari di circa 2 milioni di euro, corrispondente al 7,5% del fatturato.

La Cassazione penale ha ulteriormente precisato che il volume d’affari rappresenta un parametro fondamentale, da considerare insieme alla valutazione dell’attività effettivamente prestata dall’amministratore nella gestione dell’impresa, superando così una valutazione limitata al solo compenso annuale.

 

Percentuali del Compenso dell’Amministratore

Le pronunce più recenti hanno individuato diverse soglie di ragionevolezza basate sul compenso dell’amministratore:

  • 30% del compenso annuale: limite massimo secondo la Commissione Tributaria Regionale I di Reggio nell’Emilia, determinato secondo parametri di buon senso e considerando le dimensioni societarie;
  • 20% del compenso annuale: percentuale validata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per un accantonamento di 120.000 euro, ritenuto determinato con ragionevolezza rispetto alla realtà specifica aziendale;
  • 10% del compenso annuale: soglia indicata dal Tribunale di Milano come congrua, basata su criteri di ragionevolezza e proporzione rispetto al compenso accordato.

Implicazioni Operative per la Pianificazione Aziendale

La giurisprudenza consolidata offre alle imprese un quadro di riferimento più chiaro per la pianificazione del TFM, suggerendo un approccio multidimensionale che considera:

Dimensioni economiche aziendali: reddito d’impresa, volume d’affari e patrimonio sociale rappresentano indicatori primari per la valutazione di congruità.

Proporzionalità rispetto al compenso: le percentuali del 10-30% del compenso annuale dell’amministratore emergono come range di ragionevolezza, con variazioni legate alle specificità aziendali.

Attività effettivamente svolta: l’intensità e la qualità dell’impegno gestionale dell’amministratore costituiscono elementi di valutazione qualitativa dell’indennità.

Raccomandazioni Strategiche

Per una corretta pianificazione del TFM, è essenziale formalizzare preventivamente l’accordo con atto scritto datato, specificando chiaramente l’importo e i criteri di determinazione. La documentazione deve dimostrare la ragionevolezza della quantificazione rispetto alle dimensioni aziendali e all’attività dell’amministratore.

La valutazione periodica della congruità dell’accantonamento rispetto all’evoluzione delle condizioni economiche aziendali rappresenta inoltre una best practice per evitare contestazioni future e mantenere l’efficacia della pianificazione fiscale.

L’approccio giurisprudenziale attuale premia la trasparenza e la proporzionalità, offrendo alle imprese maggiore certezza nella strutturazione di strumenti incentivanti per il management, purché correttamente calibrati sulle reali dimensioni economiche aziendali.

 

Per assistenza sulla pianificazione fiscale e sulla deducibilità del TFM, contatta lo Studio Marco Scardeoni & Partners.

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